Art. 18 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse  ai  sensi
del regolamento de minimis e assumono la forma di contributo a  fondo
perduto in misura pari al 100 (cento) per cento dell'investimento nel
capitale di rischio delle start-up innovative gia' destinatarie della
delibera di ammissione di cui  all'art.  14,  comma  3  del  presente
decreto,  attuato  dagli  attori   dell'ecosistema   dell'innovazione
abilitati di cui all'art. 8, nel limite complessivo di euro 30.000,00
per start-up innovativa. 
  2. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  riconosciute
nel rispetto dei  limiti  previsti  all'art.  3  del  regolamento  de
minimis, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per  ciascuna
impresa  unica  non  puo'  superare  l'importo  di  euro   200.000,00
nell'arco di tre esercizi finanziari.