Art. 18 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse ai sensi del regolamento de minimis e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 100 (cento) per cento dell'investimento nel capitale di rischio delle start-up innovative gia' destinatarie della delibera di ammissione di cui all'art. 14, comma 3 del presente decreto, attuato dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati di cui all'art. 8, nel limite complessivo di euro 30.000,00 per start-up innovativa. 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3 del regolamento de minimis, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non puo' superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.