Art. 19 Investimenti nel capitale di rischio ammissibili 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 18, l'investimento nel capitale di rischio deve assumere la forma di investimento in equity, con le seguenti caratteristiche: a) essere attuato dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitato di cui all'art. 8; b) essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa, al ricorrere della fattispecie di cui all'art. 5, comma 3, o successivamente alla costituzione, ferma restando l'attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione di cui all'art. 14, comma 3 ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data; c) essere di importo non inferiore a 10.000 euro; d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti; e) essere detenuto per un periodo non inferiore a diciotto mesi; f) non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding. 2. Il versamento delle risorse previste dall'investimento nel capitale di rischio di cui al comma 1 deve essere effettuato, pena la revoca del contributo concesso, entro sei mesi dalla data di deliberazione del medesimo.