Art. 19 
 
          Investimenti nel capitale di rischio ammissibili 
 
  1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 18,
l'investimento nel capitale di rischio  deve  assumere  la  forma  di
investimento in equity, con le seguenti caratteristiche: 
    a) essere attuato dagli attori  dell'ecosistema  dell'innovazione
abilitato di cui all'art. 8; 
    b)  essere  attuato  in  sede  di  costituzione  della   start-up
innovativa, al ricorrere della fattispecie di cui all'art.  5,  comma
3, o successivamente alla costituzione, ferma  restando  l'attuazione
in data successiva a quella di adozione della delibera di  ammissione
di cui all'art. 14, comma 3  ed  entro  i  24  mesi  successivi  alla
medesima data; 
    c) essere di importo non inferiore a 10.000 euro; 
    d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale
della start-up innovativa, anche per  effetto  della  conversione  di
strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti; 
    e) essere detenuto per un periodo non inferiore a diciotto mesi; 
    f) non essere attuato  tramite  piattaforme  internet  di  equity
crowdfunding. 
  2. Il  versamento  delle  risorse  previste  dall'investimento  nel
capitale di rischio di cui al comma 1 deve essere effettuato, pena la
revoca  del  contributo  concesso,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
deliberazione del medesimo.