Art. 20 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 2. Ogni start-up innovativa puo' presentare una sola domanda di agevolazione, avente ad oggetto uno o piu' investimenti nel capitale di rischio attuati da uno o piu' attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitato di cui all'art. 8, fermo restando che l'investimento del singolo attore non puo' essere di importo inferiore a 10.000 euro e che l'importo massimo delle agevolazioni concedibili a valere sul presente Capo non puo' eccedere l'importo di cui all'art. 18, comma 1. 3. Alla domanda di agevolazione la start-up innovativa e' tenuta ad allegare la documentazione comprovante l'intervenuta deliberazione dell'investimento nel capitale di rischio, dalla quale deve essere riscontrata la sussistenza delle caratteristiche di cui all'art. 19. 4. Qualora alla data di presentazione della domanda l'investimento risulti non ancora deliberato, la start-up innovativa puo' allegare una specifica dichiarazione, redatta sulla base dello schema fornito con l'avviso pubblico di cui all'art. 13, comma 2, recante tutti gli elementi utili all'accertamento della sussistenza delle richiamate caratteristiche di cui all'art. 19. L'effettiva deliberazione dell'investimento deve intervenire entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione di cui al successivo art. 21, comma 2, fermo restando il rispetto del termine di cui all'art. 19, comma 1, lettera b). 5. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con l'avviso pubblico di cui all'art. 13, comma 2. 6. Ai fini dell'attuazione della procedura, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 6.