Art. 20 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse sulla base
di una procedura valutativa con  procedimento  a  sportello,  secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 
  2. Ogni start-up innovativa puo' presentare  una  sola  domanda  di
agevolazione, avente ad oggetto uno o piu' investimenti nel  capitale
di  rischio  attuati   da   uno   o   piu'   attori   dell'ecosistema
dell'innovazione abilitato di cui  all'art.  8,  fermo  restando  che
l'investimento  del  singolo  attore  non  puo'  essere  di   importo
inferiore a 10.000 euro e che l'importo  massimo  delle  agevolazioni
concedibili a valere sul presente Capo non puo' eccedere l'importo di
cui all'art. 18, comma 1. 
  3. Alla domanda di agevolazione la start-up innovativa e' tenuta ad
allegare la documentazione  comprovante  l'intervenuta  deliberazione
dell'investimento nel capitale di rischio, dalla  quale  deve  essere
riscontrata la sussistenza delle caratteristiche di cui all'art. 19. 
  4. Qualora alla data di presentazione della domanda  l'investimento
risulti non ancora deliberato, la start-up innovativa  puo'  allegare
una specifica dichiarazione, redatta sulla base dello schema  fornito
con l'avviso pubblico di cui all'art. 13, comma 2, recante tutti  gli
elementi utili all'accertamento della  sussistenza  delle  richiamate
caratteristiche  di  cui  all'art.  19.   L'effettiva   deliberazione
dell'investimento deve intervenire entro  3  mesi  dalla  data  della
delibera di ammissione di cui al successivo art. 21, comma  2,  fermo
restando il rispetto del termine di cui all'art. 19, comma 1, lettera
b). 
  5. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazioni sono definiti con l'avviso pubblico di cui all'art.  13,
comma 2. 
  6.  Ai  fini  dell'attuazione  della  procedura,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 6.