Art. 21 Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni 1. Il Soggetto Gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilita' della start-up innovativa richiedente, della completezza della domanda e della conformita' dell'investimento nel capitale di rischio con le condizioni di cui all'art. 19. 2. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono con esito positivo, il Soggetto Gestore adotta la delibera di ammissione alle agevolazioni della domanda e ne da' comunicazione alla start-up innovativa proponente entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 13, comma 2. 3. Ai fini dell'adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento. 4. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 1 si concludano con esito negativo, il Soggetto Gestore procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.