Art. 21 
 
               Istruttoria delle domande e concessione 
                         delle agevolazioni 
 
  1. Il Soggetto Gestore, nel  rispetto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande, procede alla verifica della  sussistenza
dei requisiti soggettivi di ammissibilita' della start-up  innovativa
richiedente, della completezza  della  domanda  e  della  conformita'
dell'investimento nel capitale di rischio con le  condizioni  di  cui
all'art. 19. 
  2. Per le domande in relazione alle quali le verifiche  di  cui  al
comma 1 si concludono con esito positivo, il Soggetto Gestore  adotta
la delibera di ammissione alle agevolazioni della domanda  e  ne  da'
comunicazione alla start-up innovativa proponente  entro  il  termine
indicato nel provvedimento di cui all'art. 13, comma 2. 
  3.  Ai  fini  dell'adozione  della  delibera  di  ammissione   alle
agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla registrazione  e  alle
verifiche dell'aiuto individuale sul registro nazionale  degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni e,  ove  nulla  osti,  adotta  il
provvedimento. 
  4. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al  comma  1  si
concludano  con  esito  negativo,  il  Soggetto  Gestore  procede   a
comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni e integrazioni.