Art. 22 
 
                    Erogazione dell'agevolazione 
 
  1.  L'erogazione  dell'agevolazione  e'  effettuata  dal   Soggetto
Gestore, in un'unica soluzione, a seguito  dell'integrale  versamento
delle risorse previste dall'investimento nel capitale di rischio. 
  2. Qualora il versamento delle risorse risulti gia'  effettuato  in
sede di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 20, il
Soggetto Gestore procede, senza ulteriore richiesta  da  parte  della
start-up innovativa beneficiaria, all'erogazione  delle  agevolazioni
spettanti  sul  conto  corrente  indicato  nel  modulo   di   domanda
entro quarantacinque giorni dalla data della delibera di ammissione. 
  3. Qualora il  versamento  venga  effettuato  successivamente  alla
presentazione della  domanda  di  accesso  di  cui  all'art.  20,  la
start-up innovativa beneficiaria e'  tenuta  a  presentare  specifica
richiesta di erogazione al Soggetto Gestore che, entro quarantacinque
giorni dalla ricezione della medesima, verificata la completezza e la
regolarita' della documentazione  trasmessa,  procede  all'erogazione
delle agevolazioni sul conto corrente indicato nel modulo di domanda. 
  4. Con  l'avviso  pubblico  di  cui  all'art.  13,  comma  2,  sono
specificate  le  modalita'  di  trasmissione   della   richiesta   di
erogazione, nonche' la  documentazione  da  trasmettere  al  Soggetto
Gestore. 
  5.  Ai  fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni  spettanti,   il
Soggetto Gestore provvede a verificare il rispetto  delle  condizioni
di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti.