Art. 22 Erogazione dell'agevolazione 1. L'erogazione dell'agevolazione e' effettuata dal Soggetto Gestore, in un'unica soluzione, a seguito dell'integrale versamento delle risorse previste dall'investimento nel capitale di rischio. 2. Qualora il versamento delle risorse risulti gia' effettuato in sede di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 20, il Soggetto Gestore procede, senza ulteriore richiesta da parte della start-up innovativa beneficiaria, all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato nel modulo di domanda entro quarantacinque giorni dalla data della delibera di ammissione. 3. Qualora il versamento venga effettuato successivamente alla presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 20, la start-up innovativa beneficiaria e' tenuta a presentare specifica richiesta di erogazione al Soggetto Gestore che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della medesima, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa, procede all'erogazione delle agevolazioni sul conto corrente indicato nel modulo di domanda. 4. Con l'avviso pubblico di cui all'art. 13, comma 2, sono specificate le modalita' di trasmissione della richiesta di erogazione, nonche' la documentazione da trasmettere al Soggetto Gestore. 5. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni spettanti, il Soggetto Gestore provvede a verificare il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti.