Art. 23 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Ferme restando le  previsioni  di  cui  all'art.  16,  comma  1,
lettere b), c), f) e g), le agevolazioni di cui al presente Capo  III
sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi: 
    a) adozione, da parte del Soggetto Gestore, di  un  provvedimento
di revoca delle agevolazioni  concesse  ai  sensi  del  Capo  II  del
presente decreto; 
    b) mancato rispetto del termine di cui all'art. 20, comma 4; 
    c)  mancato  versamento,  da  parte  dell'attore  dell'ecosistema
abilitato, delle risorse connesse all'investimento  nel  capitale  di
rischio entro sei mesi dalla deliberazione del medesimo; 
    d) detenzione dell'investimento nel capitale di  rischio  per  un
periodo non inferiore a diciotto mesi; 
    e) negli ulteriori casi previsti dalla delibera di ammissione  di
cui all'art. 21, comma 2.