Art. 18 
 
Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da
  parte dei medici di medicina generale  e  dei  pediatri  di  libera
  scelta 
 
  1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico  dei
casi di positivita' al virus SARS-CoV-2  attraverso  l'esecuzione  di
tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale  e
dei pediatri di libera scelta, secondo le  modalita'  definite  dagli
Accordi collettivi nazionali di settore, e'  autorizzata  per  l'anno
2020 la spesa di euro 30.000.000. 
  2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e
provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella  1  ((allegata))
al presente decreto, tutte le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano provvedono  a  valere  sul  finanziamento  sanitario
corrente gia' disposto e assegnato per l'anno  2020  ai  sensi  della
legislazione vigente.