((Art. 19 quater 
 
Acquisto e distribuzione dei farmaci per la  cura  dei  pazienti  con
                              COVID-19 
 
  1. Al fine di  procedere  all'acquisto  e  alla  distribuzione  sul
territorio nazionale  dei  farmaci  per  la  cura  dei  pazienti  con
COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli
interventi  di  competenza  del  Commissario  straordinario  di   cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire
sull'apposita   contabilita'   speciale   intestata    al    medesimo
Commissario. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).