((Art. 19 novies 
 
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione  di  dispositivi
  di  protezione  e  medicali  nelle  RSA  e  nelle  altre  strutture
  residenziali 
 
  1. Al fine di fronteggiare le  criticita'  straordinarie  derivanti
dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e  di  facilitare  la
tempestiva acquisizione  di  dispositivi  di  protezione  individuali
(DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n.
4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali  idonei  a
prevenire  il  rischio  di  contagio,  per  le  residenze   sanitarie
assistenziali (RSA), le case di  riposo,  i  centri  di  servizi  per
anziani, gestiti da  enti  pubblici  e  da  enti  del  Terzo  settore
accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche  e  private,
accreditate e  convenzionate,  comunque  denominate  dalle  normative
regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni  di  carattere
sanitario,    socio-sanitario,    riabilitativo,     socio-educativo,
socio-occupazionale o socio-assistenziale per  anziani,  persone  con
disabilita', minori, persone affette  da  tossicodipendenza  o  altri
soggetti in condizione di fragilita', e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute un fondo con una  dotazione  di
40 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui  al
comma 1 secondo linee  guida  che  consentano  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di
tutto il personale, sanitario e non sanitario,  impiegato  presso  le
strutture di cui al comma 1 e di tener  conto  della  demografia  del
processo di invecchiamento della  popolazione  ultrasettantacinquenne
residente su base regionale. All'onere di cui al comma 1, pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto)).