Art. 20 
 
Istituzione del servizio nazionale  di  risposta  telefonica  per  la
                       sorveglianza sanitaria 
 
  1. Il Ministero della salute svolge attivita' di ((tracciamento dei
contatti))  e  sorveglianza  sanitaria  nonche'  di  informazione   e
accompagnamento verso i servizi di  prevenzione  e  assistenza  delle
competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il  Ministero  della
salute  attiva  un  servizio  nazionale  di  supporto  telefonico   e
telematico alle persone risultate positive al virus  SARS-Cov-2,  che
hanno avuto  ((contatti  cosi'  come  definiti  dalla  circolare  del
Ministero della salute n. 18584 del  29  maggio  2020,  e  successivi
aggiornamenti)), con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto
una notifica di allerta attraverso  l'applicazione  «Immuni»  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, ((convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70)),  i  cui  dati
sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un
caso di positivita'. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati
di positivita' al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al  predetto
servizio nazionale, anche attraverso  il  Sistema  Tessera  Sanitaria
ovvero tramite sistemi di interoperabilita'. 
  2.  Il  ((Ministro  della  salute))  puo'  delegare  la  disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al  comma
1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui  all'((articolo
122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,   n.   27)),   oppure
provvedervi con proprio decreto. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro  per  l'anno
2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  ((3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui  all'articolo
6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  25  giugno  2020,  n.  70,  le  attivita'
dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento
della piattaforma e dell'applicazione «Immuni», di cui all'articolo 6
del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,  sono  realizzate
dalla  competente  struttura  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri)).