((Art. 22 bis 
 
Congedo  straordinario  per  i  genitori  in  caso   di   sospensione
  dell'attivita' didattica in presenza  nelle  scuole  secondarie  di
  primo grado 
 
  1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate
da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,
individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e  dell'articolo  19-bis  del  presente  decreto,
nelle  quali  sia  stata  disposta  la   sospensione   dell'attivita'
didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle
sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta
in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente  ad  entrambi  i
genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori  dipendenti,  la
facolta'  di  astenersi  dal  lavoro  per   l'intera   durata   della
sospensione  dell'attivita'  didattica  in  presenza   prevista   dal
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  2. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari  al  50
per  cento  della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo   quanto
previsto  dall'articolo  23  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.  I  suddetti  periodi
sono coperti da contribuzione figurativa. 
  3. Il beneficio di cui al presente articolo e'  riconosciuto  anche
ai genitori di  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  le  quali
sia  stata  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  didattica   in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  i
quali sia stata  disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre 2020. 
  4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone  le
risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui  al  primo  periodo,
l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate. 
  5. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3,  e'
autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo,  e  5,  pari  a
54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4  milioni  di  euro  per
l'anno  2021  in  termini  di  indebitamento  netto   e   fabbisogno,
conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute  del  4  novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 34)).