((Art. 22 ter 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020  al  31  dicembre  2020»
sono sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio  2020  al
31 gennaio 2021». 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  la  dotazione  del  fondo
previsto dall'articolo 200, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementata di 390 milioni di euro per l'anno  2021.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre  che  per  le  medesime
finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il  finanziamento,
nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti
nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto  conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento ove  i  predetti  servizi
nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in  vigore  all'atto  dell'emanazione  del
decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni  e  i
comuni, nei limiti di 90 milioni di euro,  possono  anche  ricorrere,
mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi  di  servizio,  a
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di  passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003,  n.  218,  nonche'  ai
titolari di licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre  2020,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla
definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione  e  provincia
autonoma per il finanziamento dei  servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico  locale  e  regionale  previsti  dal  comma  2  nonche'  per
l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalita' e  dei
criteri di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 340 dell'11 agosto 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34)).