((Art. 23 ter 
 
Disposizioni sulla sospensione del corso  della  prescrizione  e  dei
  termini di custodia  cautelare  nei  procedimenti  penali,  nonche'
  sulla sospensione dei termini  nel  procedimento  disciplinare  nei
  confronti dei magistrati, nel periodo di  emergenza  epidemiologica
  da COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  i
giudizi penali sono sospesi durante il  tempo  in  cui  l'udienza  e'
rinviata per l'assenza del testimone,  del  consulente  tecnico,  del
perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali  siano  stati
citati a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando
l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte
dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento
fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul
territorio  nazionale  previste  dalla  legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di  tempo
sono sospesi  il  corso  della  prescrizione  e  i  termini  previsti
dall'articolo 303 del codice di procedura penale. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere  differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla  prevedibile  cessazione
delle restrizioni ai movimenti, dovendosi  avere  riguardo,  in  caso
contrario, agli effetti della  durata  della  sospensione  del  corso
della prescrizione e  dei  termini  previsti  dall'articolo  303  del
codice di procedura penale, al tempo della restrizione  aumentato  di
sessanta giorni. 
  3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura penale, salvo che per  il  limite  relativo  alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene  conto  dei
periodi di sospensione di cui al comma 1. 
  4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2  e  6,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e' sospeso  durante  il
tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato  per  l'assenza
del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra  persona
citata a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando
l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte
dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento
fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul
territorio  nazionale  previste  dalla  legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della
sospensione dei termini si applica la disposizione di  cui  al  comma
2)).