((Art. 23 quater 
 
Unita' ulteriori che concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di
  finanza   pubblica   del   conto   economico   consolidato    delle
  amministrazioni pubbliche 
 
  1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in
quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo  dei
conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al
regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 21 maggio 2013,  concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di
finanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle
amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le  disposizioni
in materia di equilibrio dei  bilanci  e  sostenibilita'  del  debito
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e  per  gli  effetti  degli
articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  nonche'  quelle
in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica. 
  2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al  decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 174, dopo le parole: «operata dall'ISTAT» sono  aggiunte  le
seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale
sul contenimento della spesa pubblica»)).