Art. 25 
 
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo 
 
  1. Le disposizioni dei  periodi  quarto  e  seguenti  del  comma  1
dell'articolo  4  del  decreto-legge   30   aprile   2020,   n.   28,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70)),
si applicano  altresi'  alle  udienze  pubbliche  e  alle  camere  di
consiglio  del  Consiglio  di  Stato,  del  Consiglio  di   giustizia
amministrativa   per   la   Regione   siciliana   e   dei   tribunali
amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre  2020  al  31
gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'articolo 13 dell'allegato 2  al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13. 
  2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto  dal  comma  1,  gli
affari in trattazione passano in decisione, senza discussione  orale,
sulla base degli atti depositati, ferma restando la  possibilita'  di
definizione del giudizio ai sensi dell'articolo  60  del  codice  del
processo amministrativo, ((di cui al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104)), omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera  di
consiglio, se  necessario  avvalendosi  di  collegamenti  da  remoto.
Restano fermi i poteri presidenziali di  rinvio  degli  affari  e  di
modifica della composizione del collegio. 
  3. Per le udienze  pubbliche  e  le  camere  di  consiglio  che  si
svolgono tra il 9 e il 20 novembre  2020,  l'istanza  di  discussione
orale, di cui al quarto periodo ((del comma 1 del citato articolo 4))
del decreto-legge n. 28 del  2020,  puo'  essere  presentata  fino  a
cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.