Art. 26 Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica 1. Ferma restando l'applicabilita' ((dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)), per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attivita' istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali e' ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'((articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto)) legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 2. ((All'articolo 257)), comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «termine dell'emergenza epidemiologica in corso»; b) le lettere «in corso» sono soppresse; c) dopo le parole «personale della Corte dei conti» sono inserite le parole «, ivi incluso quello di magistratura». ((All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).