Art. 26 
 
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure  urgenti
  relative allo  svolgimento  delle  adunanze  e  delle  udienze  del
  processo contabile durante l'ulteriore  periodo  di  proroga  dello
  stato di emergenza epidemiologica 
 
  1.  Ferma  restando   l'applicabilita'   ((dell'articolo   85   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27)),  per  contrastare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli  effetti  negativi  sullo
svolgimento e sui tempi delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
termine dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  le
adunanze e le udienze dinanzi alla Corte  dei  conti  alle  quali  e'
ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi
dell'((articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di
cui all'allegato 1 al decreto)) legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
  2. ((All'articolo 257)), comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) le parole «31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  parole
«termine dell'emergenza epidemiologica in corso»; 
    b) le lettere «in corso» sono soppresse; 
    c) dopo le parole «personale della Corte dei conti» sono inserite
le parole «, ivi incluso quello di magistratura». 
  ((All'attuazione delle previsioni di cui al  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica)).