Art. 29 
 
              Durata straordinaria dei permessi premio 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data del ((31 gennaio 2021))  ai  condannati  cui  siano  stati  gia'
concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26  luglio
1975, n. 354 ((o che siano stati assegnati)) al lavoro all'esterno ai
sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354  o  ammessi
all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,  n.  121,  i
permessi di cui ((all'articolo 30-ter della citata legge n.  354  del
1975)), quando ne ricorrono i presupposti,  possono  essere  concessi
anche in deroga ai limiti temporali indicati dai ((commi 1 e 2  dello
stesso articolo 30-ter)). 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  ai  soggetti
condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 e  dagli  articoli  572  e  612-bis  del
codice penale  e,  ((con  riferimento  ai  condannati  per  delitti))
commessi per finalita' di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di  atti  di
violenza e ai delitti di  cui  ((all'articolo  416-bis))  del  codice
penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle  associazioni
in esso previste, anche nel caso in cui  i  condannati  abbiano  gia'
espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso
di cumulo,  sia  stata  accertata  dal  giudice  della  cognizione  o
dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo  12,  comma  1,
lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena
e' in esecuzione.