Art. 29 Durata straordinaria dei permessi premio 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del ((31 gennaio 2021)) ai condannati cui siano stati gia' concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 ((o che siano stati assegnati)) al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui ((all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975)), quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai ((commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter)). 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, ((con riferimento ai condannati per delitti)) commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui ((all'articolo 416-bis)) del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione.