((Art. 31 undecies 
 
         Disposizioni in materia di infrastrutture stradali 
 
  1.  In  relazione   alle   infrastrutture   autostradali   di   cui
all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi
avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai
sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa'  da  essi  a
tale fine individuata puo' procedere, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in  deroga  allo
statuto,  al  riscatto  previa  delibera  dell'assemblea  dei   soci,
adottata con la maggioranza prevista per le assemblee  straordinarie,
delle azioni di titolarita', alla  data  del  30  novembre  2020,  di
soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
riscatto, i termini di quindici giorni e di  trenta  giorni  previsti
dall'articolo 2437-quater, secondo  comma,  del  codice  civile  sono
ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine
di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater e' ridotto a
venti  giorni.  Relativamente  all'infrastruttura  autostradale   A22
Brennero-Modena,  ai  fini  della  determinazione   del   valore   di
liquidazione delle azioni, non si tiene conto della  consistenza  del
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449)).