((Art. 31 terdecies 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 
 
  1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Presso  ogni  Consiglio  dell'Ordine  e'  istituito  il
Comitato pari opportunita' eletto  con  le  modalita'  stabilite  con
regolamento approvato dal Consiglio nazionale»; 
    b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m)  e'  inserita  la
seguente: 
      «m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per  genere
almeno nelle  prime  posizioni,  da  trasmettere  al  presidente  del
tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del
consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti  al
genere meno rappresentato»; 
    c) all'articolo 21, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Sono ammesse  solo  le  liste  nelle  quali  e'  assicurato
l'equilibrio tra i generi in modo che al  genere  meno  rappresentato
sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata  per
difetto»; 
    d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: «nel rispetto  delle
proporzioni di  cui  al  comma  2»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
dell'equilibrio tra i generi» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi,  le  liste
elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti  al  genere
meno rappresentato»; 
    e) all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il  Comitato
nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti  da  un
rappresentante  per  ciascuna  regione  scelto  dai   Comitati   pari
opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  c)  e  d),  non  si
applicano ai  procedimenti  elettorali  gia'  avviati  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).