((Art. 31 bis 
 
Misure urgenti in  tema  di  prove  orali  del  concorso  notarile  e
  dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione  forense
  nonche'  in  materia  di  elezioni  degli  organi  territoriali   e
  nazionali degli ordini professionali 
 
  1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse. 
  2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini  e  dei  collegi
professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in
parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto  dei  principi  di
segretezza e liberta' nella partecipazione al voto. 
  3. Il consiglio nazionale dell'ordine o  del  collegio  stabilisce,
con proprio regolamento da adottare, secondo le  norme  previste  dai
rispettivi ordinamenti, entro  sessanta  giorni  a  far  data  dal  9
novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza  e  le
procedure di insediamento degli organi. 
  4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il  consiglio
nazionale  dell'ordine   o   del   collegio   dispone   con   proprio
provvedimento il differimento della data delle elezioni degli  organi
territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in
corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020,  per  un  periodo
non superiore a novanta giorni dalla medesima data. 
  5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai  sensi
del presente articolo e in deroga ai termini di  cui  all'articolo  3
della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati
dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti)).