((Art. 31 quinquies 
 
Differimento delle  elezioni  degli  organismi  della  rappresentanza
                              sindacale 
 
  1.  Tenuto  conto  dell'emergenza  epidemiologica  in   atto,   con
riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati  relativi  alle
deleghe  rilasciate  a  ciascuna   amministrazione,   necessari   per
l'accertamento della rappresentativita' di cui  all'articolo  43  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  rilevati  alla  data
del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni  (ARAN)  non  oltre  il  31
marzo   dell'anno   successivo   dalle   pubbliche   amministrazioni,
controfirmati  da  un  rappresentante  dell'organizzazione  sindacale
interessata, con modalita' che  garantiscano  la  riservatezza  delle
informazioni.  In  via  eccezionale  e  con  riferimento  al  periodo
contrattuale 2022-2024 sono prorogati,  in  deroga  all'articolo  42,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  gli  organismi  di
rappresentanza del personale anche  se  le  relative  elezioni  siano
state gia' indette. Le elezioni  relative  al  rinnovo  dei  predetti
organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022. 
2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le  elezioni  per  il  rinnovo
delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il  ricorso
a  modalita'  telematiche  in  funzione   dello   snellimento   delle
procedure, anche con riferimento alla presentazione  delle  liste  ed
alle assemblee sindacali)).