((Art. 31 septies 
 
Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale
  del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa 
 
  1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole da: «che,  sulla  base»  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: «e sono svolte sulla base delle  strategie
di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti.  Ciascun
Dipartimento del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  fatta
eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al  Sistema
informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021,  stipula  un
apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   per   la
progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture,  dei
sistemi e delle soluzioni informatiche,  della  connettivita'  e  per
l'erogazione dei connessi servizi,  secondo  il  modello  relazionale
definito  dal  Dipartimento.  Analoga  facolta'  e'  riconosciuta  al
Segretariato generale della Corte dei conti  per  quanto  concerne  i
sistemi informativi attinenti  al  sistema  di  finanza  pubblica.  A
partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale  del  personale  e   dei
servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti
dalla convenzione per la realizzazione  e  gestione  delle  attivita'
informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza
della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari  stipulati  dai
singoli Dipartimenti, secondo criteri  di  ripartizione  definiti  ed
applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati
nell'ambito delle attivita' di customer satisfaction,  approvati  dal
Comitato  di  governo  della   convenzione   relativamente   all'anno
precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo  e
degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano
a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al  secondo  e
al  terzo  periodo.  Il  Dipartimento   delle   finanze,   ai   sensi
dall'articolo 56, comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie  fiscali  e  gli
altri enti della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto
regolativo con la Societa' di cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema  informativo  della
fiscalita'. Fino alla stipula del nuovo atto  regolativo,  continuano
ad  avere  vigore  gli  istituti  contrattuali  che  disciplinano  il
rapporto di servizio tra l'Amministrazione  finanziaria  e  la  SOGEI
Spa»)).