((Art. 31 octies 
 
Responsabilita'   per   l'inadempimento   degli   obblighi   previsti
  dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  e
  risoluzione delle controversie internazionali 
 
  1.  In  considerazione  dell'incremento   del   numero   di   aiuti
individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli  aiuti,  anche
per  effetto  delle  misure  eccezionali  e  transitorie   attivabili
nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  a  sostegno
dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e  tenuto
conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse
pubbliche per contrastare e mitigare  gli  effetti  della  crisi,  in
deroga all'articolo 52,  comma  7,  terzo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio  2017,
n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31  dicembre
2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti  di
Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo  periodo,
non comporta  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. 
  2. Al fine di definire  modalita'  semplificate  per  l'inserimento
degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva  e  assicurativa
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e  di  razionalizzare  il
relativo regime di  responsabilita',  sono  apportate  le  necessarie
modifiche  al  regolamento  di  cui  all'articolo  52,  comma  6,   e
all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro
il 31 dicembre 2022. 
  3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «vigenti convenzioni contro le  doppie  imposizioni
sui redditi e» sono sostituite dalle seguenti:  «vigenti  convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi,»; 
    b) dopo le parole: «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono inserite le
seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2017/1852  del  Consiglio,  del  10
ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n.  49,
e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di  carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle  entrate
adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,». 
4. All'articolo 20 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  602,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Nel caso in cui le imposte  o  le  maggiori  imposte  sono
dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti
degli   Stati   esteri   a   seguito   delle   procedure   amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro
le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di  cui  al  periodo
precedente  si  applicano  a  decorrere  dalla  data   dei   predetti
accordi»)).