((Art. 31 novies 
 
Facolta' di estensione del termine di durata  dei  fondi  immobiliari
                               quotati 
 
  1. I gestori di fondi di investimento  alternativi  che,  ai  sensi
delle previsioni di legge e del  regolamento  del  fondo,  gestiscono
fondi immobiliari italiani i cui  certificati  rappresentativi  delle
quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro  il  31
dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti,  modificare
il regolamento del fondo secondo le  procedure  di  cui  al  presente
articolo,  per  stabilire  la  possibilita'  di  prorogare   in   via
straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre
2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti  (la
"Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento e'  possibile
per i  fondi  immobiliari  anzidetti,  esistenti  alla  data  del  30
novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo  regolamento  di
gestione gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per  un
massimo di  tre  anni,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 marzo 2015,  n.  30  (il  "Periodo  di  Grazia"),  ma  tale
facolta' non sia stata ancora esercitata alla data  del  30  novembre
2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente
avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della
proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia gia' stata deliberata  la
proroga  della  durata  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di  Grazia"),  ovvero  i  fondi
immobiliari anzidetti  si  trovino  nel  Periodo  di  Grazia;  3)  il
relativo regolamento di gestione  gia'  preveda  la  possibilita'  di
avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo  22,  comma
5-bis, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116;  4)  la  loro
scadenza ricorra entro il  31  dicembre  2020.  L'eventuale  adozione
della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a
partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria,
fermo restando  che  una  volta  scaduto  il  termine  della  Proroga
Straordinaria i gestori possono  eventualmente  avvalersi  nuovamente
del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla
durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva  adozione
della Proroga Straordinaria. 
  2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria
di  cui  al  comma  1,   previa   approvazione   dell'assemblea   dei
partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il
voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto
dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di svolgimento,
di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L'avviso di  convocazione  dell'assemblea  e'  pubblicato,  anche  in
deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di  gestione,
con un preavviso minimo di sette giorni  di  calendario.  Durante  il
periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso in  cui  il  gestore  vi
faccia ricorso, nel successivo Periodo di  Grazia,  la  misura  della
commissione di gestione su base  annuale  e'  ridotta  di  due  terzi
rispetto alla commissione di gestione  originariamente  indicata  nel
relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed
e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. 
  3. In quanto  compatibili  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116. 
  4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi  apportate  in
conformita' al  presente  articolo  si  intendono  approvate  in  via
generale ai sensi del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  19
gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
2015)).