((Art. 32 ter Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari 1. Al fine della corresponsione dell'indennita' di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalita' di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalita' di svolgimento delle udienze civili in presenza. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).