Art. 18. 
 
Il Comitato dei  probiviri  nazionale  e  i  Comitati  dei  probiviri
                              regionali 
 
    18.1. Il Comitato dei probiviri nazionale  resta  in  carica  tre
anni, e' composto da tre membri che non fanno parte di  altri  organi
direttivi del movimento e che  non  fanno  parte  di  alcun  Comitato
probiviri regionale. La nomina e la revoca del Comitato dei probiviri
nazionale sono determinate dal Comitato Direttivo. 
    Il Comitato dei probiviri nazionale delibera  a  maggioranza  dei
due terzi dei presenti, vigila sulla correttezza  dell'operato  degli
organi di NOI CON L'ITALIA e degli associati e in particolare: 
      1. elegge il proprio Presidente, fatta eccezione per la  nomina
in sede di costituzione che sara' effettuata dal Comitato Direttivo; 
      2. vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti; 
      3. verifica la rispondenza al  presente  Statuto  di  tutte  le
delibere adottate ai sensi  dello  stesso,  incluse  le  delibere  di
introduzione o modifica di regolamenti; 
      4. segnala eventuali condotte contrarie al presente Statuto e/o
ai regolamenti; 
      5.  svolge  la  sua  attivita'  nell'ambito  dei   procedimenti
disciplinari ai sensi dell'art. 9. 
    18.2. Il Comitato  dei  probiviri  regionale  si  costituisce  in
ciascun coordinamento regionale, dura in  carica  tre  anni,  ha  una
composizione distinta rispetto a quella di altre regioni e  a  quella
del Comitato dei probiviri nazionale; e' composto da tre  membri  che
non fanno parte di altri organi direttivi del movimento ed elegge  al
suo interno il Presidente. La nomina e la  revoca  del  Comitato  dei
probiviri regionale sono determinate dal coordinamento regionale.  Il
Comitato dei probiviri regionale delibera a maggioranza dei due terzi
dei presenti. Svolge la sua attivita' ai sensi dell'art. 9.