Art. 18. Il Comitato dei probiviri nazionale e i Comitati dei probiviri regionali 18.1. Il Comitato dei probiviri nazionale resta in carica tre anni, e' composto da tre membri che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento e che non fanno parte di alcun Comitato probiviri regionale. La nomina e la revoca del Comitato dei probiviri nazionale sono determinate dal Comitato Direttivo. Il Comitato dei probiviri nazionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, vigila sulla correttezza dell'operato degli organi di NOI CON L'ITALIA e degli associati e in particolare: 1. elegge il proprio Presidente, fatta eccezione per la nomina in sede di costituzione che sara' effettuata dal Comitato Direttivo; 2. vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti; 3. verifica la rispondenza al presente Statuto di tutte le delibere adottate ai sensi dello stesso, incluse le delibere di introduzione o modifica di regolamenti; 4. segnala eventuali condotte contrarie al presente Statuto e/o ai regolamenti; 5. svolge la sua attivita' nell'ambito dei procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 9. 18.2. Il Comitato dei probiviri regionale si costituisce in ciascun coordinamento regionale, dura in carica tre anni, ha una composizione distinta rispetto a quella di altre regioni e a quella del Comitato dei probiviri nazionale; e' composto da tre membri che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento ed elegge al suo interno il Presidente. La nomina e la revoca del Comitato dei probiviri regionale sono determinate dal coordinamento regionale. Il Comitato dei probiviri regionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Svolge la sua attivita' ai sensi dell'art. 9.