Art. 10 Adesione 1. Non e' consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito web senza il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento. Le forme pensionistiche complementari/societa' conservano la documentazione atta a comprovare l'acquisizione del consenso. 2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura di adesione, lo stesso e' avvisato delle conseguenze che tale operazione comporta. 3. La volonta' di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione del Modulo di adesione. Il Modulo di adesione puo' anche essere formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 4. Le forme pensionistiche complementari/societa': a) tengono evidenza della prestazione del consenso dell'interessato all'utilizzo dello strumento web; b) adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo, dall'art. 3, comma 3, e dagli articoli 7, 9 e 11. 5. Le forme pensionistiche complementari/societa' operano in modo da assicurare che gli incaricati della raccolta delle adesioni osservino quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 4. 6. Il sito web del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni contiene le informazioni relative alla veste in cui lo stesso agisce e ai suoi recapiti. 7. In fase di adesione puo' essere acquisita dall'aderente l'autorizzazione a ricevere in formato elettronico tutte le successive comunicazioni che la forma pensionistica complementare/societa' e' tenuta a inoltrargli, sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione della rendita.