Art. 11 Diritto di recesso 1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. 2. Il termine entro il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data in cui l'adesione e' conclusa. 3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione scritta alla forma pensionistica complementare/societa', mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione. 4. La forma pensionistica complementare/societa', entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto delle spese di adesione ove trattenute. 5. Il momento in cui l'adesione si intende conclusa, nonche' i termini, le modalita' e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso, in caso di esercizio del diritto di recesso devono essere previamente resi noti all'aderente.