Art. 7 
 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio  e  alla  definizione
dell'attivita' normativa nelle materie di competenza  del  Ministero,
in  coordinamento  con  il  Dipartimento  degli  affari  giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri,  assicurando
il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e  la
qualita' del linguaggio normativo.  Segue  la  normativa  dell'Unione
europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di
consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati  relativi  a
convenzioni e trattati internazionali relativi ai  beni  e  attivita'
culturali e al turismo  e  la  formazione  delle  relative  leggi  di
recepimento in collaborazione con il  Consigliere  diplomatico,  cura
l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di
indirizzo. Ha funzioni di  consulenza  giuridica  e  legislativa  nei
confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e  del
Segretario   generale,   nonche',   limitatamente   alle    questioni
interpretative  di  massima  che  presentano  profili  di   interesse
generale, delle  Direzioni  generali  centrali;  svolge  funzione  di
assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza
Stato-Regioni  e  la   Conferenza   unificata,   con   le   autorita'
amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato  e  con  il
Consiglio  di  Stato;  sovraintende  il  contenzioso  internazionale,
europeo e costituzionale.