Art. 13
Formazione
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 737, comma 1 le parole: «due anni» sono
sostituite dalle seguenti:
«un anno»;
b) all'articolo 737-bis, comma 1 le parole: «due anni» sono
sostituite dalle seguenti:
«un anno».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 737 e 737-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 737 (Corso formativo per ufficiali del ruolo
tecnico) - 1. I tenenti del ruolo tecnico sono ammessi a
frequentare un corso formativo, della durata non inferiore
un anno, al termine del quale e' determinata una nuova
anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria
finale del corso.».
«Art. 737-bis (Corso di formazione per ufficiali del
ruolo forestale) - 1. I tenenti del ruolo forestale sono
ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non
inferiore a un anno, al termine del quale e' determinata
una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della
graduatoria finale del corso.».