Art. 13 Formazione 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 737, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»; b) all'articolo 737-bis, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 737 e 737-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 737 (Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico) - 1. I tenenti del ruolo tecnico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore un anno, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.». «Art. 737-bis (Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale) - 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a un anno, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.».