Art. 10 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati  personali  ai  sensi
della normativa vigente,  limitandolo  alla  sola  realizzazione  dei
compiti  attinenti  all'attribuzione  e  all'utilizzo   della   Carta
elettronica prevista dall'articolo  1,  comma  604,  della  legge  30
dicembre  2018,  n.  145.  SOGEI  e  CONSAP  sono  Responsabili   del
trattamento dei dati personali cui il MIBACT, in qualita' di Titolare
del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIBACT provvede alla stipula
del  contratto  o  atto  giuridico  previsto  dall'articolo  28   del
Regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della  gestione
e conservazione  dei  dati  personali,  nonche'  gli  obblighi  e  le
responsabilita' reciproche fra  il  Titolare  e  i  Responsabili  del
trattamento. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Per l'art. 1, comma  604,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, si vedano le note precedenti. 
              -  Il  testo  dell'art.  28  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/679, e' il seguente: 
                «Art. 28 (Responsabile del trattamento). - 1. Qualora
          un  trattamento  debba  essere  effettuato  per  conto  del
          titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a
          responsabili  del  trattamento  che   presentino   garanzie
          sufficienti  per  mettere  in  atto   misure   tecniche   e
          organizzative adeguate in  modo  tale  che  il  trattamento
          soddisfi i requisiti del presente regolamento e  garantisca
          la tutela dei diritti dell'interessato. 
                2. Il responsabile del trattamento non ricorre  a  un
          altro responsabile  senza  previa  autorizzazione  scritta,
          specifica o generale, del  titolare  del  trattamento.  Nel
          caso di autorizzazione scritta  generale,  il  responsabile
          del trattamento informa  il  titolare  del  trattamento  di
          eventuali modifiche previste riguardanti  l'aggiunta  o  la
          sostituzione di altri responsabili del  trattamento,  dando
          cosi' al titolare del trattamento l'opportunita' di opporsi
          a tali modifiche. 
                3. I trattamenti da  parte  di  un  responsabile  del
          trattamento sono disciplinati da un contratto  o  da  altro
          atto giuridico a norma  del  diritto  dell'Unione  o  degli
          Stati membri, che vincoli il responsabile  del  trattamento
          al titolare  del  trattamento  e  che  stipuli  la  materia
          disciplinata e la durata del trattamento, la  natura  e  la
          finalita' del trattamento, il tipo di dati personali  e  le
          categorie di interessati, gli  obblighi  e  i  diritti  del
          titolare  del  trattamento.  Il  contratto  o  altro   atto
          giuridico prevede, in particolare, che il responsabile  del
          trattamento: 
                  a) tratti i dati personali soltanto  su  istruzione
          documentata del titolare del trattamento, anche in caso  di
          trasferimento di dati personali  verso  un  Paese  terzo  o
          un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda  il
          diritto  dell'Unione  o  nazionale  cui  e'   soggetto   il
          responsabile del trattamento; in tal caso, il  responsabile
          del trattamento informa il titolare del  trattamento  circa
          tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il
          diritto vieti tale informazione  per  rilevanti  motivi  di
          interesse pubblico; 
                  b)  garantisca  che  le  persone   autorizzate   al
          trattamento dei dati  personali  si  siano  impegnate  alla
          riservatezza  o  abbiano  un  adeguato  obbligo  legale  di
          riservatezza; 
                  c)  adotti  tutte  le  misure  richieste  ai  sensi
          dell'art. 32; 
                  d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4
          per ricorrere a un altro responsabile del trattamento; 
                  e) tenendo  conto  della  natura  del  trattamento,
          assista il titolare del trattamento con misure  tecniche  e
          organizzative  adeguate,  nella  misura  in  cui  cio'  sia
          possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del
          trattamento di dare seguito alle richieste per  l'esercizio
          dei diritti dell'interessato di cui al capo III; 
                  f)  assista  il  titolare   del   trattamento   nel
          garantire il rispetto degli obblighi di cui  agli  articoli
          da 32 a 36, tenendo conto della natura  del  trattamento  e
          delle informazioni  a  disposizione  del  responsabile  del
          trattamento; 
                  g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli
          o gli restituisca  tutti  i  dati  personali  dopo  che  e'
          terminata  la   prestazione   dei   servizi   relativi   al
          trattamento e cancelli le copie  esistenti,  salvo  che  il
          diritto  dell'Unione  o  degli  Stati  membri  preveda   la
          conservazione dei dati; e 
                  h)  metta   a   disposizione   del   titolare   del
          trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare
          il rispetto degli obblighi di cui al  presente  articolo  e
          consenta  e  contribuisca  alle  attivita'  di   revisione,
          comprese  le  ispezioni,  realizzati   dal   titolare   del
          trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. 
              Con riguardo  alla  lettera  h)  del  primo  comma,  il
          responsabile  del  trattamento  informa  immediatamente  il
          titolare   del   trattamento   qualora,   a   suo   parere,
          un'istruzione  violi  il  presente  regolamento   o   altre
          disposizioni,  nazionali  o  dell'Unione,   relative   alla
          protezione dei dati. 
                4. Quando un responsabile del trattamento  ricorre  a
          un altro responsabile del trattamento per  l'esecuzione  di
          specifiche attivita' di trattamento per conto del  titolare
          del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento
          sono  imposti,  mediante  un  contratto  o  un  altro  atto
          giuridico a norma del diritto  dell'Unione  o  degli  Stati
          membri, gli stessi obblighi in materia  di  protezione  dei
          dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico  tra
          il  titolare  del  trattamento  e   il   responsabile   del
          trattamento  di  cui  al   paragrafo   3,   prevedendo   in
          particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure
          tecniche e organizzative  adeguate  in  modo  tale  che  il
          trattamento soddisfi i requisiti del presente  regolamento.
          Qualora l'altro  responsabile  del  trattamento  ometta  di
          adempiere ai propri obblighi in materia di  protezione  dei
          dati, il responsabile iniziale conserva nei  confronti  del
          titolare   del   trattamento    l'intera    responsabilita'
          dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. 
                5.  L'adesione  da   parte   del   responsabile   del
          trattamento a  un  codice  di  condotta  approvato  di  cui
          all'art. 40 o a un meccanismo di  certificazione  approvato
          di cui all'art. 42 puo' essere utilizzata come elemento per
          dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1  e
          4 del presente articolo. 
                6.  Fatto  salvo  un  contratto  individuale  tra  il
          titolare del trattamento e il responsabile del trattamento,
          il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e
          4 del presente articolo puo' basarsi, in tutto o in  parte,
          su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del
          presente  articolo,  anche  laddove  siano  parte  di   una
          certificazione concessa al titolare del  trattamento  o  al
          responsabile del trattamento ai sensi degli articoli  42  e
          43. 
                7.   La   Commissione   puo'    stabilire    clausole
          contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e  4
          del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui
          all'art. 93, paragrafo 2. 
                8. Un'autorita' di controllo puo'  adottare  clausole
          contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e  4
          del presente articolo  in  conformita'  del  meccanismo  di
          coerenza di cui all'art. 63. 
                9. Il contratto o altro  atto  giuridico  di  cui  ai
          paragrafi 3 e 4 e' stipulato in  forma  scritta,  anche  in
          formato elettronico. 
                10. Fatti salvi gli articoli  82,  83  e  84,  se  un
          responsabile del trattamento viola il presente regolamento,
          determinando le finalita' e i  mezzi  del  trattamento,  e'
          considerato un titolare del trattamento in questione.».