Art. 11 Norme finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 980 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal comma 604 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse sono impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2021. 2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e da' tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2. 3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 11: - Per l'art. 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note precedenti. - Il testo dell'art. 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' il seguente: «616. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.».