Art. 11 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente decreto si provvede, per l'anno 2019 mediante corrispondente
utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   al   comma   980
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come  rideterminata  dal
comma 604 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura  pari
a 240 milioni di euro per l'anno  2019.  Le  risorse  sono  impegnate
entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre
2021. 
  2. Ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  al  comma  1,
SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti  dall'uso  della
Carta e trasmette al  MIBACT,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e  a  CONSAP,  entro  il  giorno  10  di  ciascun  mese,  la
rendicontazione  riferita  alla  mensilita'  precedente  delle  Carte
attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri.  In  caso  di
esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede  a  ulteriori
attribuzioni dell'importo di cui  all'articolo  5,  comma  2,  e  da'
tempestiva comunicazione alle Amministrazioni  interessate  anche  al
fine  di  adottare  le  necessarie  iniziative  per  la  ripresa  dei
riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2. 
  3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Per l'art. 1, comma  980,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, si vedano le note precedenti. 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  616,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, e' il seguente: 
                «616. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  1,
          comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta
          di 40 milioni di euro per l'anno 2019.».