Art. 9 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta  e  puo'
provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di  violazioni  delle
norme del presente decreto, alla disattivazione della  Carta  di  uno
dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di
un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, nonche' al  diniego
di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente
o eventualmente utilizzate per spese inammissibili,  fatte  salve  le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Nei casi di  cui
al primo periodo, il MIBACT  puo'  disporre  in  via  cautelare,  con
provvedimento  motivato,   la   sospensione   dell'erogazione   degli
accrediti ovvero, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate,  la
sospensione dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.