Art. 9 Controlli e sanzioni 1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e puo' provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, nonche' al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Nei casi di cui al primo periodo, il MIBACT puo' disporre in via cautelare, con provvedimento motivato, la sospensione dell'erogazione degli accrediti ovvero, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.