Art. 31 Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale 1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonche' dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari;»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilita' del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.».