Art. 31 
 
  Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale 
 
  1. All'articolo  16  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
      «d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per  l'abbigliamento
e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per  l'edilizia  e
degli  elettrodomestici,  nonche'  dei  personal  computer,   tablet,
e-reader e altri dispositivi per la lettura in  formato  elettronico,
non piu' commercializzati o non idonei alla  commercializzazione  per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari;»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis) Il donatore o l'ente donatario  possono  incaricare  un
terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la  responsabilita'
del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere
b) e c) di cui al comma 3.».