Art. 33 
 
                   Misure per il settore agricolo 
 
  1. Al fine di assicurare la ripresa  economica  e  produttiva  alle
imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi  mutui  a
tasso zero, della durata non superiore a quindici  anni,  finalizzati
alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al
31 gennaio 2020. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni  di  euro
per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il  Ministero  e'
autorizzato all'apertura di apposita contabilita' speciale. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di concessione dei mutui. 
  4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata  nelle  relazioni
tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  aprile   2019,   la
subordinazione   di   acquisto   di   prodotti    agroalimentari    a
certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne' indicate  in
accordi di fornitura per la consegna dei prodotti  su  base  regolare
antecedenti agli accordi stessi. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione
del consumatore finale, che contravviene  agli  obblighi  di  cui  al
comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione  e'  determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha
rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale  della
tutela della qualita' e della repressione delle  frodi  dei  prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' incaricato  della  vigilanza  e  dell'irrogazione  delle
relative sanzioni, ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.  689.
All'accertamento delle  medesime  violazioni  l'Ispettorato  provvede
d'ufficio o su segnalazione di qualunque  soggetto  interessato.  Gli
introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
comma sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati, con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  allo
stato  di  previsione  del  Ministero  per  le   politiche   agricole
alimentari e forestali per il  finanziamento  di  iniziative  per  il
superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli. 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 36.