Art. 34 
 
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione  di  dispositivi
                      di protezione e medicali 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile e i  soggetti  attuatori
individuati dal Capo del dipartimento  della  protezione  civile  fra
quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio  2020  n.
630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la
gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
ad  acquisire  dispositivi  di  protezione  individuali  (DPI)   come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12
febbraio 2020  e  altri  dispositivi  medicali,  nonche'  a  disporre
pagamenti anticipati dell'intera  fornitura,  in  deroga  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto,  fino  al
termine dello stato di emergenza di cui alla delibera  del  Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020,  e'  consentito  l'utilizzo  di
dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga
a  quella  prevista  per  i  dispositivi  di  protezione  individuale
previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi  e'
valutata preventivamente dal  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui
all'articolo  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. 
  3. In relazione  all'emergenza  di  cui  al  presente  decreto,  in
coerenza  con  le  linee  guida  dell'Organizzazione  Mondiale  della
Sanita' e in  conformita'  alle  attuali  evidenze  scientifiche,  e'
consentito  fare   ricorso   alle   mascherine   chirurgiche,   quale
dispositivo  idoneo  a  proteggere  gli  operatori   sanitari;   sono
utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione
da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.