Art. 11 
 
   Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici 
 
  1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi
di protezione  individuale  e  medicali  necessari  per  fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  COVID-19  di  cui  alla   delibera   del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato all'apertura di  apposito  conto  corrente  bancario  per
consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono  il
pagamento immediato o anticipato delle forniture. 
  2. Al conto corrente  di  cui  al  comma  1  ed  alle  risorse  ivi
esistenti si  applica  l'articolo  27,  commi  7  e  8,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei  dispositivi
di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale  conseguente
alla urgente necessita' di  far  fronte  all'emergenza  di  cui  allo
stesso comma 1, posto in essere  dal  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  dai  soggetti
attuatori, non si applica l'articolo 29 del  Decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  22  novembre  2010,  recante  «Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo
della Corte  dei  conti.  Per  gli  stessi  atti  la  responsabilita'
contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi  in  cui
sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che  li  ha
posti in essere o che vi ha dato  esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
presente  comma  sono  immediatamente  e  definitivamente   efficaci,
esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.