Art. 11 
 
                  Ambito temporale di applicazione 
 
  1.  I  divieti  di  cui  all'articolo  10  operano  a  partire  dal
novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale  di  inizio  degli
eventi  sportivi  e  fieristici  di  cui  al  comma  1  dell'articolo
medesimo, fino al novantesimo giorno successivo alla  data  ufficiale
del termine degli stessi.