Art. 12 Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale 1. Salvo che la condotta costituisca reato o piu' grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro. 2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, provvede l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.