Art. 12 
 
         Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale 
 
  1. Salvo che la condotta costituisca reato o  piu'  grave  illecito
amministrativo, chiunque violi i divieti di cui  all'articolo  10  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro. 
  2.  All'accertamento  delle  violazioni  e  all'irrogazione   delle
sanzioni,  provvede  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.