Art. 13 
 
               Tutela diretta dei soggetti danneggiati 
 
  1. Le previsioni del presente  capo  non  escludono  l'applicazione
delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la
lesione di propri diritti o interessi per effetto delle  condotte  di
cui all'articolo 10.