Art. 26 
 
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva  dei
                   lavoratori del settore privato) 
 
  1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva  o  in
permanenza domiciliare fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  di  cui
all'articolo 1, comma  2,  lettere  h)  e  i)  del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  dai  lavoratori  del  settore  privato,   e'
equiparato a malattia ai  fini  del  trattamento  economico  previsto
dalla normativa di riferimento e  non  e'  computabile  ai  fini  del
periodo di comporto. 
  2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in
possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  con  connotazione  di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, nonche' ai lavoratori  in  possesso  di  certificazione
rilasciata  dai  competenti  organi  medico  legali,  attestante  una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da  esiti  da
patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative   terapie
salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.
104 del 1992, il periodo di assenza  dal  servizio  prescritto  dalle
competenti autorita' sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo  2020,  n.
9. 
  3. Per i periodi di cui al comma 1, il  medico  curante  redige  il
certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato
origine alla quarantena con sorveglianza  attiva  o  alla  permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 
  4. Sono considerati validi i  certificati  di  malattia  trasmessi,
prima dell'entrata in vigore della presente  disposizione,  anche  in
assenza del provvedimento di cui al comma 3 da  parte  dell'operatore
di sanita' pubblica. 
  5. In deroga alle disposizioni vigenti,  gli  oneri  a  carico  del
datore di lavoro, che presentano domanda  all'ente  previdenziale,  e
degli Istituti  previdenziali  connessi  con  le  tutele  di  cui  al
presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite  massimo
di  spesa  di  130  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Gli   enti
previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa  di  cui
al  primo  periodo  del  presente   comma.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via  prospettica
il limite di spesa, gli stessi enti  previdenziali  non  prendono  in
considerazione ulteriori domande 
  6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19,
il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete modalita'
telematiche,  senza  necessita'  di  alcun  provvedimento  da   parte
dell'operatore di sanita' pubblica. 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.