Art. 28 
 
(Indennita'  lavoratori  autonomi  iscritti  alle  Gestioni  speciali
                              dell'Ago) 
 
  1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme  previdenziali
obbligatorie,  ad  esclusione  della   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e'
riconosciuta un'indennita' per il mese di  marzo  pari  a  600  euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.