Art. 30 
 
            (Indennita' lavoratori del settore agricolo) 
 
  1. Agli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  non  titolari  di
pensione,  che  nel  2019  abbiano  effettuato  almeno  50   giornate
effettive  di  attivita'  di   lavoro   agricolo,   e'   riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro.  L'indennita'  di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo  di  396  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal  predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126..