Art. 35 
 
             (Disposizioni in materia di terzo settore) 
 
  1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.117,  le  parole  "entro
ventiquattro mesi dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore"  sono
sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020". 
  2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n.112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in
vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020". 
  3. Per l'anno 2020, le organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le  associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e
delle province autonome di Trento e Bolzano  di  cui  all'articolo  7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le  quali  la  scadenza  del
termine di approvazione dei bilanci ricade  all'interno  del  periodo
emergenziale,  come  stabilito  dalla  delibera  del  Consiglio   dei
ministri del 31 gennaio 2020,  possono  approvare  i  propri  bilanci
entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche  in  deroga  alle
previsioni di legge, regolamento o statuto.