Art. 37 
 
(Sospensione  dei   termini   per   il   pagamento   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
              obbligatoria per i lavoratori domestici) 
 
  1. Sono sospesi i termini relativi  ai  versamenti  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico  in  scadenza  nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non  si  fa  luogo  al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati
entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi 
  2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,  della
legge 8 agosto 1995 n. 335, sono  sospesi,  per  il  periodo  dal  23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere  dalla  fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del
periodo.