Art. 38 
 
              (Indennita' lavoratori dello spettacolo) 
 
  1. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  Lavoratori  dello
spettacolo, con almeno 30 contributi  giornalieri  versati  nell'anno
2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a  50.000
euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta  un'indennita'  per
il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita'  di  cui  al  presente
articolo non concorre  alla  formazione  del  reddito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i  lavoratori
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  3. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di  48,6  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  4 Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.