Art. 39 
 
              (Disposizioni in materia di lavoro agile) 
 
  1. Fino alla data del  30  aprile  2020,  i  lavoratori  dipendenti
disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel  proprio  nucleo  familiare
una persona con disabilita' nelle condizioni di cui  all'articolo  3,
comma 3, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  hanno  diritto  a
svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai  sensi  dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  a  condizione
che tale modalita'  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della
prestazione. 
  2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e  comprovate
patologie  con  ridotta  capacita'  lavorativa  e'  riconosciuta   la
priorita'  nell'accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento   delle
prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli  da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.