Art. 42 
 
                        (Disposizioni INAIL) 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno  2020,  il  decorso
dei termini di  decadenza  relativi  alle  richieste  di  prestazioni
erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla
fine del periodo  di  sospensione.  Sono  altresi'  sospesi,  per  il
medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui  al  comma  1,  i
termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione
della rendita  su  domanda  del  titolare,  nonche'  su  disposizione
dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965  che
scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini  riprendono  a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 
  2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2)  in
occasione di lavoro,  il  medico  certificatore  redige  il  consueto
certificato di infortunio e lo invia  telematicamente  all'INAIL  che
assicura, ai sensi delle vigenti  disposizioni,  la  relativa  tutela
dell'infortunato.  Le  prestazioni  INAIL  nei  casi   accertati   di
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro  sono  erogate  anche
per il periodo di quarantena o di permanenza  domiciliare  fiduciaria
dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti
eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non  sono
computati ai fini della determinazione  dell'oscillazione  del  tasso
medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti
del  Decreto  Interministeriale  27  febbraio   2019.   La   presente
disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.