Art. 45 
 
(Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari  al
                 ripristino del servizio elettrico) 
 
  1.  Al  fine  di   garantire   la   continuita'   delle   attivita'
indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino  del
servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le  abilitazioni
gia' in possesso del relativo personale conservano la loro  validita'
fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di  temporanea  impossibilita'
ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. 
  2. Resta fermo l'obbligo per il datore  di  lavoro  di  erogare  la
formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto
delle misure di contenimento adottate per l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19.