Art. 47 
 
(Strutture per le persone con disabilita' e  misure  compensative  di
                     sostegno anche domiciliare) 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo  di  contrastare  e
contenere il diffondersi del virus  COVID-19  e  tenuto  conto  della
difficolta' di far rispettare le regole  di  distanziamento  sociale,
nei  Centri  semiresidenziali,  comunque   siano   denominati   dalle
normative     regionali,     a     carattere     socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario per persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi
e' sospesa dalla data del presente decreto e fino alla  data  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo con
gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari  di  cui
al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle
persone con disabilita' ad alta necessita' di sostegno sanitario, ove
la tipologia delle prestazioni  e  l'organizzazione  delle  strutture
stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In
ogni caso, per la  durata  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le  assenze
dalle  attivita'   dei   centri   di   cui   al   comma   precedente,
indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di
esclusione dalle medesime. 
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e  39  del  presente
decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal  posto  di
lavoro da parte di uno dei genitori conviventi  di  una  persona  con
disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto
di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione
che sia preventivamente comunicata  e  motivata  l'impossibilita'  di
accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle
attivita' dei Centri di cui al comma 1.